Negli anni successivi alla riunificazione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861, emerge l'esigenza profonda di una riforma della medicina, fino ad allora in bilico tra arte e scienza, ed improvvisamente travolta dalle progressive scoperte in campo chimico, biologico e fisico.
Lo Stato italiano si trova ad affrontare emergenze sanitarie quali la tubercolosi, la pellagra, la malaria e la rabbia: si rende necessario avviare un programma di riforme sanitarie.
Nel 1888 il Parlamento approva la Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, improntata sulla vigilanza igienico sanitaria.
Con questo provvedimento prende il via la filiera normativa sanitaria nazionale.
Il Regio Decreto n. 45 del 3 febbraio 1901, riporta che " [...] il cane sospetto, quando non venga ucciso, sarà isolato in luogo adatto, e tenuto in osservazione sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario [...]".
Elementi nuovi a tale atto sono introdotti dal Regolamento Speciale di Polizia Veterinaria del 1914, in cui è riportato che i cani "[...] devono essere condotti per la registrazione, dai detentori, all'ufficio comunale per la registrazione" e che "[...] i cani vaganti trovati senza prescritta museruola, devono essere accalappiati e sequestrati in apposito locale di isolamento.
Trascorsi sei giorni senza che i proprietari li abbiano reclamati devono essere uccisi o concessi ad istituti scientifici che ne facciano richiesta".
In ogni atto teso ad emanare provvedimenti per il controllo sui cani randagi non è fatto riferimento al termine 'canile' usato nell'attuale concezione: fino al 1954 era infatti utilizzato per indicare i luoghi in cui i cani erano allevati ed addestrati.
Il 'canile', nel significato corrente, nasce come canile sanitario, ovvero presidio profilattico all'infezione rabida, il cui principale obiettivo è la prevenzione della malattia: il cane randagio è visto come una fonte di pericolo da relegare ed eliminare.
È il 'Regolamento di Polizia Veterianaria' del 1954 che contempla la necessità per i Comuni di "[...] provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti [...] trascorsi tre giorni, senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati o ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o privati che ne facciano richiesta"
Il canile nasce quindi come struttura in cui i cani accalappiati, anche se non portatori di patologie trasmissibili, possono rimanervi per un massimo di tre giorni prima della soppressione.
Le funzioni a cui deve assolvere un canile così concepito richiedono come unica attrezzatura "[...] un idoneo impianto per l'uccisione eutanasia di cani e gatti che devono essere abbattuti per ragioni normative, e di un inceneritore per la distruzione delle carogne".
Dal momento della sua istituzione il canile tende a consolidarsi come una struttura figlia sia delle oggettive condizioni di arretratezza sanitaria che di una visione altamente zoofoba: ciò fa sì che architettonicamente i criteri seguiti per la realizzazione non prendano in considerazione il benessere degli animali, visto il limitato arco temporale di soggiorno. È l'impostazione funzionalista che viene privilegiata sopra ogni altro aspetto.
È con la diffusione del pensiero animalista, la conseguente nascita di associazioni protezionistiche ed il fiorire della letteratura in materia di diritti degli animali che, di pari passo con il migliorato quadro epidemiologico, le mutate condizioni igienico-sanitarie e la crescente cultura sanitaria dei singoli cittadini che tengono, in misura sempre maggiore, i propri cani sotto controllo veterinario, che porta ad una svolta, inizialmente solo culturale, e successivamente legislativa.
Il 30 agosto 1991 il Parlamento vara la Legge 281/91 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo causa, fin dalla sua emissione, di scontri e dibattiti, in quanto considerata da alcuni tra le più avanzate al mondo, da altri come non soddisfacente in quanto colpevole di lasciare ampi spazi interpretativi.
Dal punto di vista organizzativo-gestionale il canile sanitario viene affiancato da una seconda tipologia: il canile rifugio.
Alle due strutture sono assegnati compiti e funzioni diverse, la prima è destinata all'accoglienza dei cani rinvenuti sul territorio, o comunque abbandonati; qui trovano assistenza veterinaria e sono sottoposti ad eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili.
I cani, dopo che vi hanno trascorso un periodo di quarantena, se non riconducibili ad un proprietario, vengono trasferiti al canile rifugio, che deve essere in grado di accoglierli fino al momento di un'adozione.
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Berlin Tierheim, apertura della struttura alla cittadinanza www.tierschutz.de |
Berlin Tierheim, struttura di accoglienza per cani e altri animali. |
Con la Legge Quadro lo Stato italiano segna un punto di svolta a livello di presa di coscienza, promuovendo e disciplinando la tutela di animali di affezione, condannandone gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e gli abbandoni, ma soprattutto ne vieta la cessione per la sperimentazione ad istituti scientifici, ed abroga la soppressione eutanasia indistinta per tutti i cani condotti al canile, mantenendola esclusivamente per i soggetti colpiti da malattie incurabili o con problemi comportamentali di comprovata pericolosità.
Se la svolta avviene sul piano legislativo, a livello architettonico non c'è un concomitante passo in avanti: concettualmente si è verificata la trasformazione del canile da 'luogo di morte' a 'luogo di accoglienza', si rendono quindi necessarie una serie di modifiche sia dal punto di vista degli ambiti funzionali che delle attrezzature dei canili.
Il compito di provvedere a questo adeguamento è affidato alle Regioni, che attraverso una normativa propria devono stabilire i criteri di risanamento e di realizzazione dei canili; a tal fine è espressamente richiesto dallo Stato che "[...] che tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie [...]".
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Firenze, veduta del Canile "Allevamento del Pratesi" |
Rimini, spazio per la ginnastica funzionale nel Canile "Stefano Cerri" |