I tre temi: funzioni, tempi e mobilità, devono costituire una sinergia
sul nostro territorio, da affiancare a quello che è il campo tradizionale
della pianificazione delle trasformazioni materiali del territorio.
Governo del territorio vuol dire, infatti, l'insieme di queste due componenti:
le trasformazioni fisiche del territorio stesso e le trasformazioni che
avvengono senza che l'assetto fisico cambi, modificandone però la qualità
e l'utilizzazione degli spazi.
Dal '94 c'è una legge sull'istituto delle funzioni, dal '98 c'è una legge
sulla regolazione degli orari, leggi probabilmente un pò rigide e un pò
complesse, che definiscono principalmente gli strumenti, nel perseguimento
di finalità da tutti condivise: ma nessuno le ha attuate.
Le grandi città, per le quali queste norme erano pensate, non si sono mosse.
Come non si sono mosse sul campo dei tempi della città, se non per coordinare
in alcuni casi gli orari dei pubblici uffici, non si sono mosse, se non
a livello di piani, sulla questione della mobilità.
Non hanno fatto cioè interagire i tre aspetti: perché evidentemente, anche
uno strumento che fisicamente produrrebbe degli effetti immediati sulla
qualità urbana, tutto sommato incontra delle resistenze forti.
Per esempio all'interno dell'area metropolitana di Firenze, in alcune fasce
orarie, determinate infrastrutture stradali non riescono a funzionare perché
svolgono sostanzialmente due funzioni, una territoriale, di collegamento
con l'esterno, ed una o più di livello locale (il traffico delle mamme che
portano i bambini a scuola, con quello che rifornisce i negozi, le varie
attività commerciali), che le intasa con una mobilità a tempi di scorrimento
lento.
Non si riesce a regolare gli orari di funzionamento complessivo per ottimizzare
l'utilizzazione delle infrastrutture esistenti.
Ci troviamo invece molto spesso di fronte a varianti agli strumenti urbanistici
che prevedono nuove infrastrutture stradali, impegnando nuovo suolo, mentre
sarebbe opportuno rendere ottimale l'uso di quelle esistenti attraverso
precisi provvedimenti legati al funzionamento più che alla estensione della
presenza di infrastrutture (coordinamento degli orari e distribuzione delle
funzioni sul territorio).
Con la Legge Regionale n. 1 del 2005, recante norme per il governo del
territorio, si è cercato di migliorare, di rendere più semplici ed efficienti
gli strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche; è però necessario
raggiungere una maggiore consapevolezza della necessità di muoversi su questo
campo in modo integrato, riuscire a capire che ci sono determinate aree
della città che hanno bisogno di un governo particolare attraverso questi
strumenti, che si possono realizzare anche in modo speditivo e che probabilmente
possono produrre effetti enormi sulla qualità urbana.
Così sarà possibile governare le emergenze che sono davanti agli occhi di
tutti, però l'azione di governo deve basarsi su di una strategia politico
territoriale unitaria che utilizzi le sinergie di provvedimenti pensati
e sperimentati tutti contemporaneamente.
Il fatto che, da parte dei Comuni, si lavori sui piani strutturali che devono
rendere coerenti le azioni di settore è sicuramente un fatto positivo.
Le modifiche alla legge sui tempi e gli spazi della città introdotte con
la nuova legge per il governo del territorio sono riconducibili essenzialmente
a due aspetti: il primo di merito ed il secondo di tipo procedurale.
Per quanto attiene ai contenuti di merito la legge 1/05 elimina l'obbligo,
esteso a tutti i comuni della Toscana dalla L.R. 38, della redazione del
piano di indirizzo e di regolazione degli orari contestualmente al piano
strutturale.
L'art. 48 comma 4 lettera f) della legge
regionale 1, infatti, pone tra i contenuti strategici, che il piano di indirizzo
territoriale deve definire, l'individuazione dei comuni tenuti ad adottare
il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari.
La ratio del provvedimento è quella di ricondurre l'obbligo di tale elaborazione
solo ai quegli ambiti comunali in cui il tema della regolamentazione delle
funzioni materiali ed immateriali della città assuma un ruolo significativo.
La modifica introdotta all'articolato della L.R.
38/98, ed in particolare all'art. 2 con l'introduzione al comma 1 della
lettera d bis), esplicita i criteri con cui il piano di indirizzo territoriale
definisce i comuni tenuti per legge all'adozione di tale strumento; criteri
legati sia alla dimensione ma anche alla particolare posizione geografica
o al peculiare ruolo strategico svolto dall'insediamento nell'ambito del
proprio territorio comunale o in abito più vasto.
Le modifiche introdotte dalla legge 1 comunque lasciano aperta la facoltà,
anche per i Comuni che non siano ricompresi tra quelli tenuti ad adottare
il piano di indirizzo, di elaborare comunque tale strumento qualora lo ritengano
necessario per conseguire una migliore qualità di vita dei cittadini.
Da un punto di vista procedurale la legge 1/05, nel modificare l'art. 4
della 38/98, stabilisce al comma 1 che il piano di indirizzo e di regolazione
degli orari adottato, venga trasmesso, quale allegato del piano strutturale,
con le stesse modalità e le stesse procedure del piano strutturale.
Inoltre al comma 2 dello stesso articolo si dispone che i comuni individuati
dal piano di indirizzo territoriale debbano provvedere all'approvazione
del piano di regolazione degli orari, anche indipendentemente dall'adozione
del piano strutturale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore del PIT.
14 Luglio 2005